Dice Colombano, intorno al 610:
Chiunque perda l’ostia o non ricordi dove l’abbia messa, faccia penitenza per un anno. Chi tratta l’ostia con negligenza così che si secchi e venga mangiata dai vermi, tanto che non ne resti nulla, faccia penitenza per sei mesi. Chi incorre in qualche trascuratezza verso l’ostia, così che si trovi in essa un verme e tuttavia sia ancora intera, bruci il verme sul fuoco e ne nasconda la cenere in terra vicino all’altare, e faccia penitenza per quaranta giorni. E chi non ha cura dell’ostia così che si alteri e perda il sapore del pane, se essa prende un colore rosso, faccia penitenza per venti giorni, se prende un colore violaceo, faccia penitenza per quindici giorni. Se invece l’ostia non ha cambiato colore, ma si è come conglutinata, faccia sette giorni di penitenza. Chi lascia che l’ostia si bagni, subito beva l’acqua contenuta nel crismale e consumi l’ostia. Se il crismale gli cade da una barca o da un ponte o da cavallo, non per trascuratezza, ma accidentalmente, faccia penitenza per un giorno; se però lascia che l’ostia si bagni per irriverenza, cioè se esce dall’acqua e non prende in considerazione il rischio che l’ostia corre, faccia quaranta giorni di penitenza.
Colombano, Regola cenobiale, XV, in Le opere, a cura di A. Granata, Jaca Book 2001, p. 343.