Gli stivali sì, ma non scamosciati

È sempre interessante, e anche divertente, leggere in trasparenza le regole monastiche e concentrarsi su ciò che vi viene proibito e sulle prescrizioni minute. Non è stupida volontà di cogliere in fallo i reverendi padri, è umana curiosità, considerando senza malizia che, tra le mille cose che potevano essere regolamentate, le circostanze e i comportamenti che vengono citati erano evidentemente stati osservati nella realtà e pertanto i suddetti padri avevano ritenuto di doverli espressamente menzionare.

Di particolare interesse è poi il caso di costituzioni di molto successive alla Regola di Benedetto, che la pongono come base e si limitano a integrarla: perché i tempi e le consuetudini sono cambiati, perché circolano più denari e più merci, perché anche le persone si muovono di più e «perché oggi si allarga un poco più la mano». Le Costituzioni della Congregazione di Vallombrosa, ad esempio, nella seconda parte, lo dicono chiaramente: «Ammaestrati dalla santa istruzione della Regola, che l’Abate in tal modo temperi, o disponga le cose… dichiareremo alcuni passi della Regola, modificando quelle cose che a’ tempi nostri sembrano aspre, componendo alcuni modi di vivere, acciocché nella nostra Congregazione si vegga l’uniformità nelle cose esteriori e si conservi la concordia interiore». Le «Dichiarazioni» che seguono fanno riferimento ai capitoli della Regola, il più delle volte citando un passo preciso («Dove dice…»), e i casi curiosi che mi hanno colpito sono numerosissimi.

Là dove Benedetto si limita a vietare scurrilità e parole oziose (Cap. VI), i padri di Vallombrosa prescrivono che «acciocché si levino le occasioni di leggerezza, o buffonerie, … che in qualunque luogo della nostra Congregazione siano vietati i canti e i suoni, eccetto che di tasti, che si permettono per abilitarsi al suono de’ sagri organi in servizio della Chiesa». Parimenti si vietano i giochi di carte, i dadi, le scommesse, quelle fatte da sé o tramite altri. Per quanto riguarda il dormitorio (Cap. XXII), «non si permettano i camini nella camere, né a veruno il dormire accompagnato». Benedetto (Cap. XLII) prescrive che subito dopo cena i monaci si riuniscano per ascoltare una lettura edificante, bene, «dove dice “subito” dichiariamo doversi intendere in largo modo, perché si differisce un’ora, o più, acciò per la cena fresca non sia nocivo entrare a letto» (in realtà, dopo la lettura c’è Compieta). I monaci non devono accettare né ricevere lettere o regali (Cap. LIV), ma «per questo non intendiamo proibire donare cose mangiative, purché non siano in quantità notabile». (Tra parentesi, il commento a questo capitolo è l’occasione per stabilire che «al P. Generale è assegnata la propina di scudi 200 per qualunque bisogno suo, e della famiglia, a ciascheduno de’ Visitatori scudi 60, avendo però vitto e vestito, e servitù per loro, e cavalcature».) Sulle norme per l’abito (Cap. LV) i padri si diffondono: la «gabbanella» sotto la tonaca deve arrivare «a tre dita sotto il ginocchio»; «i calzoni siano semplici e modesti, senza tasche»; le camicie «di color tanè»; niente «giubboni attillati» e nessun indumento di pelle, «se non stivali, quali sempre siano neri, ma non scamosciati». Ah, e «nessun dei nostri Monaci per l’avvenire porti barba o basette». Un discorso a parte andrebbe poi fatto per le chiose ai capitoli sulle colpe (XXV-XXVIII), che vengono distinte minuziosamente in leggiere, gravi, più gravi e gravissime. Per restare sul versante lieve: colpe leggere sono «urtare, spingere, tirare e minacciar fanciullescamente e per giuoco» (cioè, spintonarsi), «bere con ambo le mani», «chiamarsi l’un l’altro con soprannomi, o dicendosi non voi, ma tu», «mangiare cose particolari senza licenza»…

Insomma, la fiducia nel discernimento dell’abate è sempre massima, ma lo sappiamo che siamo vittima del peccato, «dal quale è troppo difficil cosa il potersi guardare in questo Mondo, perché in molte cose offendiamo tutti, e sette volte il giorno cade il giusto, e se pensassimo, o dicessimo, non aver peccato, inganneremmo noi medesimi».

(Costituzioni della Congregazione di Vallombrosa, Parte seconda. Spettante al genere politico. O dichiarazione della Regola di San Benedetto. Si possono leggere qui.)

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