Della colpa leggiera. Constit. XXXVIII
Quella Monaca che non facesse bene l’officio suo, che non dicesse bene in Choro l’Antifone, Responsorij o Lettioni, & nel cantare disturbasse il Choro o Dormitorio; se le cose assignatele non le ponesse al suo luogo, se rompesse boccali, scodelle, tazze o altre cose; se ridesse dissolutamente, se attendessee a opere otiose, & nell’andare o stare non osservasse la gravità: essendo corretta, non si humiliasse così presto, per penitenza le si diano a recitare salmi, corone, Pater noster & altre orationi.
Della colpa mezzana. Constit. XXXIX
Chi non sarà in Choro al Gloria Patri del primo salmo; chi riderà o farà ridere le Monache dissolutamente in Choro; chi non starà con gli occhi modesti, ma vagabondi in Choro; chi non sarà al principio della colpa; chi per negligenza rimarrà dalla Messa, o commune esercitio; se mangiarà senza benedittione; se risponderà a chi la riprende; chi nega la verità, o parla con giuramento: se le darà per penitenza salmi, discipline, prostrationi in Refettorio o altre cose simili.
Della colpa grave. Constit. XL
Chi contenderà con alcuna & gli dicesse villania, bestemmiasse, le rimproverasse le cose passate, havendone fatta la satisfattione; chi dicesse parole dishoneste o irreligiose malitiosamente; chi seminasse discordie fra le sorelle; chi dicesse male delle Monache a secolari; chi difendesse protervamente le colpe & errori di alcuna Monaca; chi mangiasse senza licenza & non osservasse li digiuni comandati; se pigliasse le cose dell’altre: per penitenza se le diano digiuni in pane & acqua, & discipline in Capitolo in presenza di tutte le Monache.
Della colpa più grave. Constit. XLI
Se alcuna Monaca fusse ribella & disobbediente alla Madre Priora o Madre Sottopriora, o protervamente contendesse con loro; se una Monaca percotesse un’altra, & malitiosamente pigliasse le cose dell’altra; et chi tenesse danari o altre cose in proprio; chi desse alcuna cosa fuor di casa, overo ricevesse, o mandasse, pollize senza licenza; se rivelasse o raccontasse le cose secrete & imperfettioni delle Monache a secolari; se commettesse furto o peccato di carne o congiurasse contro alla sua Prelata: per quelle & simili colpe per penitenza sarà denudata fino alla cinta, e da tutte le Monache le saranno date cinque battiture per ciascuna Monaca con la disciplina, mangiarà in Refettorio pane & acqua cinque volte un dì sì & l’altro non; le reliquie o residuo del suo mangiare non si mescolaranno con le altre, ma si serbaranno per lei; starà alla porta del Refettorio mentre le Monache entraranno o usciranno, prostrata in terra, & le metteranno il piede sopra la gola; sia privata della Communione mentre durarà questa penitenza. Potrà la Madre Priora, secondo vedrà sia emendata, darle, oltre il pane & acqua, alcuna cosetta di più & fare che alcuna Monaca la consoli, acciò non cadesse in desperatione. Se la Madre Priora o la Madre Sottopriora commettessero alcuno de sudetti delitti, quelle che lo sapranno lo faranno intendere al Prelato, sotto pena d’incorrere nelle medesime pene, acciò gli errori non rimanghino impuniti.
Della colpa gravissima. Constit. XLII
Quella Monaca che sarà incorriggibile & non vorrà fare le penitenze, se le levarà la patienza & il velo, & si metterà in prigione con pane & acqua per quel tempo che parerà alla Madre Priora & Prelato. Il simile si farà a quelle Monache che fussero sospette di fare qualche nocumento nella persona della Madre Priora o d’altre Monache o nella robba del Monasterio, & volesse fuggire o precipitarsi di qualche loggia; nelle carceri si potranno anco mettere quelle Monache che havessero fatti minori delitti secondo parerà alla Madre Priora & al Prelato, & non siano liberate senza saputa del Prelato.
♦ Constitutioni del Monasterio delle Monache Convertite di S. Maria Maddalena di Roma. Sotto la Regola di S. Agostino. Approvate, confirmate & accresciute dall’Illustriss. & R.mo Sig. Cardinale Aldobrandino Camerlengo della Santa Romana Chiesa, protettore, Roma, appresso gli stampatori camerali, 1603, pp. 95-99.