Capita che su Amazon.it spunti un fondo di magazzino della «Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX», pubblicata a Bologna da Romagnoli nel 1863, e ristampata in anastatica da Forni nel 1968 sotto gli auspici della Commissione per i testi in lingua, e io mi ci butti. Perché nella serie, concepita e realizzata con scopi filologici e di storia della lingua, si trovano «chicche» monastiche, come i Capitoli delle monache di Pontetetto presso Lucca. Scrittura inedita del sec. XIII.
Il curatore, Carlo Minutoli, ci informa di «aver tratta dalle tenebre» la scrittura, contenuta in un codice della Biblioteca Capitolare di Bologna, non certo per la «niuna amenità del soggetto», quanto per essere «monumento di lingua dei primi tempi». Va da sé che invece, per me, l’amenità sia garantita, trattandosi del volgarizzamento duecentesco di «una delle tante regole che andavano attorno ad uso dei numerosi monasteri dell’ordine benedettino», a integrazione della Regola di Benedetto vera e propria.
Il monastero di Santa Maria di Pontetetto (Pons tectus) presso Lucca, fondato intorno al 1095, prosperò e poi sopravvisse, tra molte traversie, fino al 1408, quando papa Gregorio XII lo abolì, trasferendo le monache a Santa Giustina in Lucca. «Non rimane oggi vestigio, salvo una lapida che ricorda tuttora la pia fondatrice e prima Badessa Ombrina.»
Il testo, composto da ventisei «capitoli», è affascinante oltre che per la lingua proprio per le norme supplementari che l’estensore ritenne di dover aggiungere alla Regola benedettina e che mostrano in negativo le questioni e i comportamenti, gravi e meno gravi, che l’esperienza diretta impose appunto di regolare (la legge scrive la colpa dopo che questa è stata commessa).
Anzitutto, molto indicativamente, si parla di soldi, che devono essere gestiti da una camarlinga, eletta a maggioranza, «alle cui mani pervegnano tucte l’entrate e rendite et beni del monasterio et per le suoi mani si facciano le spese necessarie». Tale camarlinga dovrà presentare un bilancio semestrale che, una volta approvato, sarà scritto «in un libro per ciò deputato: sickè noi [cioè il vescovo o il visitatore] quando volessimo possiamo sapere e vedere la buona o la ria amministragione di ciascuno anno». (I soldi vengono menzionati esplicitamente al cap. 11: «Ancora ke nulla monaca tenga appresso sè pecunia oltra soldi X» – chissà quanti?) È previsto anche una specie di «consiglio superiore» del monastero, composto da quattro monache scelte dalla badessa che restano in carica sei mesi – «ma non possa essere consigliera li sei mesi seguenti quella ke è stata li sei mesi passati».
Ai rapporti con l’esterno sono dedicati diversi capitoli, a riprova del fatto che le religiose quasi mai, probabilmente, si staccavano del tutto dalle famiglie d’origine e dal loro ambiente: non si devono rivelare fatti e faccende del monastero, scambiare oggetti o doni («sciecto cose manicatoie e bevitoie»), non si parla con estranei se non alla grata del parlatorio (dove però è vietato mangiare) e accompagnate da una guardiana, non si possono tenere corrispondenze scritte, non si devono diffondere dicerie «nè le brigre o discussioni o scandali o rinbrocci o disonori, o vero li autri secreti facti del monastero et delle monache» (che, quindi, erano all’ordine del giorno).
La badessa, sul cui operato vigilano le consigliere, è garante dell’osservanza della regola, deve badare a non prendere le parti di alcuna, né mostrare simpatie, e somministrare in capitolo le penitenze per le colpe commesse. Gli esempi citati di «colpe» sono, come sempre, significativi: se una monaca picchia una consorella (e «che ind’esca sangue»), se si ribella, se pecca di «carnalitade» e «se nessuna desse a mangiare o a bere cosa velenosa o di veleno, e non solamente ki ‘l desse, ma etiamdio ki l’avesse apparecchiatolo per dare». Una convivenza talvolta difficile, parrebbe, o, detta altrimenti, un nido di vipere.
La badessa inoltre è tenuta a denunciare al visitatore tutti «li falli, li lasciamenti, o negligença», e se non lo farà, «o vero s’ella facesse o procurasse, ordinasse, inducesse, consiliasse, comandasse o conferisse, o di qualuncaltro modo o colore operasse, per prego o per minaccia, per sè o per altrui, directe o indirecte ke ad noi volliendo visitatione o inquisitione fare generale o speciale, o a colui ke acciò da noi fusse deputato, si celasse o non si notificasse lo stato del monastero», sarà accusata di «malitia» e deposta, e nei casi più gravi «sententiamo in fine hora ke la sia incarcerata e rinserrata».
(L’elenco delle «curiosità letterarie» è qui.)
L’editore Forni è una delle mie passioni (e mi ridurrà sul lastrico 😉
Non me ne parlare, Mitì.
Cari saluti.